argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In materia di indennità per maternità erogata dalla Cassa forense, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi primo e secondo dell'art. 71 del decreto legislativo n. 151 del 2001, deve essere escluso il diritto al cumulo di prestazioni da parte di diversi enti previdenziali in relazione allo stesso evento, ovvero la situazione di maternità, in quanto il diritto alla suddetta prestazione è riconosciuto, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività, a condizione del fatto che la lavoratrice proponga la relativa istanza, documenti in modo idoneo lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e attesti con dichiarazione, quale requisito essenziale per l'erogazione, l'inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma.
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Il principio è noto; v. Cass. 16 novembre 2017, n. 27224.