argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
A seguito della declaratoria giudiziale di nullità di una cessione di azienda, l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, fermo il fatto che, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo abbiano determinato e, se può integrare o modificare la motivazione enunciata nel provvedimento, non si può limitare a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma, comunque, deve provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustifichino il provvedimento.
» visualizza: il documento (Cass. 18 maggio 2023, n. 13655, ord.. )Articoli Correlati: onere della prova - cessione di azienda - riammissione in servizio
Nello stesso senso, v. Cass. 9 agosto 2013, n. 19095.