argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
Le disposizioni del titolo secondo, sezione 5 (articoli da 18 a 21), della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione della decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009 / 430 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2008, devono essere interpretate nel senso per cui un contratto che vincoli una società a una persona fisica che eserciti le funzioni di suo dirigente non crea un vincolo di subordinazione tra le stesse e, pertanto, non può essere qualificato come ‘contratto individuale di lavoro’, ai sensi di tali disposizioni, qualora, anche se l’azionista o gli azionisti di tale società hanno il potere di porre fine a tale contratto, detta persona sia in grado di stabilire o stabilisca in effetti i termini del suddetto contratto e disponga di un potere di controllo autonomo sulla gestione corrente degli affari di detta società nonché sull’esercizio delle proprie funzioni (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte Giust., prima sezione, 11 aprile 2019, C–603/2017)Articoli Correlati: lavoro subordinato - dirigenti
Il principio di diritto è confuso e non consente la comprensione del caso, tanto che non si capisce se si discuta di dirigenti o di amministratori e la motivazione accentua tali limiti di approssimazione concettuale, dicendo che i “dirigenti” (ammesso che lo fossero) erano “legati a una di tali società da un contratto di lavoro redatto da loro stessi o in conformità alle loro istruzioni”. Che cosa vuole dire? In nessun ordinamento e in nessun contesto si può discutere così della subordinazione, con una carenza di chiarezza concettuale frutto della mancata comprensione dei fatti.