argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E' illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al lavoratore che abbia rifiutato la trasformazione in tempo parziale del proprio rapporto di lavoro, qualora il datore di lavoro non dimostri la sussistenza di esigenze produttive contrarie alla permanenza a tempo pieno del rapporto (nella specie, il calo dell'attività, per la scadenza di una convenzione con il servizio sanitario nazionale rappresentato dal datore di lavoro, era stato smentito dal rinnovo della convenzione tre mesi dopo il licenziamento).
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Il principio è noto; v. Cass. 27 ottobre 2015, n. 21875.