argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui non osta a una normativa nazionale secondo la quale, in una situazione in cui la risoluzione del contratto di appalto concluso tra il datore di lavoro e uno dei suoi clienti, da un lato, ha avuto la conseguenza che sia posta fine a contratti di lavoro per la realizzazione di una opera o di un servizio, intercorrenti tra il medesimo datore di lavoro e taluni lavoratori e, dall’altro, ha comportato il licenziamento collettivo di lavoratori a tempo indeterminato assunti dal datore di lavoro, l’indennità per cessazione del rapporto di lavoro versata ai primi lavoratori sia inferiore a quella concessa ai lavoratori a tempo indeterminato (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte Giust., seconda sezione, 11 aprile 2019, C-29/2018, C–30/2018, C-44/2018)Articoli Correlati: lavoro a tempo determinato - lavoro a tempo indeterminato
Si legge nella motivazione: discende “dalla definizione della nozione di ‘contratto a tempo determinato’ di cui alla clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro che un contratto di tale natura cessi di produrre i suoi effetti per il futuro alla scadenza del termine assegnato, il quale può essere determinato dal raggiungimento di una certa data, dal verificarsi di un determinato evento o, come nel caso di specie, dal completamento di un compito specifico” e “le parti di un contratto di lavoro a tempo determinato conoscono, dal momento della sua conclusione, la data o l’evento che ne determina il termine”.