argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
In tema di personale docente universitario, ai sensi degli artt. 87 e 89 del regio decreto n. 1592 del 1933, tuttora in vigore, al professore incorso nella sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio è applicata la sanzione accessoria dell'interdizione dagli incarichi di rettore, direttore di istituto, preside di facoltà o scuola, con durata predeterminata in dieci anni a prescindere dall'effettiva durata della sanzione principale, durata che l'organismo disciplinare può stabilire fino al massimo di un anno. L'indicazione normativa degli incarichi interdetti non è tassativa, ma concerne ogni funzione direttiva di struttura complessa per la quale rilevi la funzione preventiva della sanzione accessoria.
» visualizza: il documento (Cons. Stato, sezione settima, 18 aprile 2023, n. 3877. )Articoli Correlati: sospensione disciplinare - professore universitario - sanzione accessoria
Il principio è noto; v. Cass. 25 maggio 2012, n. 8304.