argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La produzione in giudizio di un telegramma o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., presunzione fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico.
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Il principio è noto; v. Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015.