argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lett. a), e l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso per cui ostano, in mancanza di una esigenza imperativa di interesse generale a una normativa nazionale che preveda, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, l’equiparazione, con effetto retroattivo, del regime di pensione di vecchiaia di una categoria di dipendenti pubblici in precedenza avvantaggiata dalla normativa nazionale sulla pensione di vecchiaia al regime della categoria di lavoratori pubblici in precedenza svantaggiata dalla stessa normativa (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 27 aprile 2023, C. – n. 681 del 2021, Versincherungsantstalt oeffentlich Bedienster, Eisenbahnen un Bergbau c. Signora Bb. )Articoli Correlati: discriminazione per età - effetto retroattivo - provvedimento
La sentenza critica in particolare gli effetti retroattivi del provvedimento volti a rimediare a una precedente discriminazione per età, poiché non è stato addotto il rischio di una significativa alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema pensionistico.