argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La violazione del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dal contratto collettivo nazionale, è idonea a integrare una violazione dell’art. 7 St. lav., con l’operare dell’art. 18, sesto comma, St. lav., purché il ritardo non risulti notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale, ma anche sostanziale il principio di tempestività, per l’affidamento in tale modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e per il fatto che il ritardo è contrario agli obblighi di correttezza e di buona fede (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 21 aprile 2023, n. 10802. )Articoli Correlati: licenziamento disciplinare - termine di decadenza - contratto collettivo
V. Cass. 27 dicembre 2017, n. 30985, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.