argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 88 del regolamento Ue 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione, che abroga la direttiva 95 / 46 / Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso per cui una normativa nazionale non può costituire una “norma più specifica”, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, nel caso in cui non soddisfi le condizioni del paragrafo 2. L’art. 88 del regolamento Ue 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione, che abroga la direttiva 95 / 46 / Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso per cui l’applicazione di disposizioni nazionali adottate per garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nell’ambito dei rapporti di lavoro deve essere esclusa qualora tali disposizioni non rispettino le condizioni e i limiti stabiliti da tale art. 88, paragrafi 1 e 2, a meno che dette disposizioni costituiscano una base giuridica ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento e che tale base giuridica rispetti i suoi requisiti (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 30 marzo 2023, C. – n. 34 del 2021, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kulturministerium c. Minister des Hessischen Kulturministriums. )Articoli Correlati: epidemia - insegnamento - trattamento dei dati personali
Ermetici e impostati in una ingenua visione giuspositivistica, secondo la peggiore tradizione della Corte di giustizia, la sentenza elude il problema fondamentale. Occorrono specifiche misure perché, in caso di emergenza, sia imposto agli insegnanti di tenere le lezioni in videoconferenza, quando ciò è previsto dalla disciplina volta ad affrontare l’emergenza? Vi è da sperare che, sulla base dell’art. 6 del regolamento, i giudici nazionali confermino la legittimità di disposizioni che prevedano tale obbligo.