argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel vecchio regime delle procedure concorsuali, l’ammissione allo stato passivo fallimentare del credito al risarcimento del danno del lavoratore a seguito dell’annullamento del licenziamento comporta il diritto all’intervento del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità dovute, nonostante l’opzione per l’indennità sostitutiva dell’esecuzione dell’ordine di reintegrazione. In particolare, il Fondo di garanzia deve versare le sue prestazioni per i mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
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Nello stesso senso, v. Cass. 25 gennaio 2023, n. 2234, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.