argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il periodo di comporto determinato in mesi dal contratto collettivo nazionale di lavoro deve essere computato secondo il calendario comune, in base all’effettiva consistenza degli stessi mesi.
» visualizza: il documento (Cass. 8 aprile 2016, n. 9751)Articoli Correlati: periodo di comporto - mesi
Il principio è consolidato; infatti, si è detto, “al fine di vetrificare se sia stato superato o meno il periodo di comporto contrattuale, si deve applicare la regola, costituente principio generale, ma non avente carattere inderogabile, per cui un termine fissato a mesi (tanto quello interno, corrispondente alla somma delle assenze, quanto quello esterno, costituito dall'arco di tempo entro il quale i singoli episodi morbosi devono rientrare senza pregiudizio per la conservazione del posto di lavoro) deve essere computato secondo il calendario comune (art. 2963, comma primo, cod. civ. e art. 155, comma 2, cod. proc. civ.). Tale regola trova applicazione solo quando non sussistano clausole contrattuali di diverso contenuto che assumano una durata convenzionale fissa costituita da un predeterminato numero di giorni (nella specie trenta), in astratto basato sulla durata media del mese” (v. Cass. 2 aprile 2004, n. 6554).