argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, diviene priva di titolo qualora, all’esito del procedimento penale, quello disciplinare non sia stato attivato. Il diritto del dipendente alla restituito in integrum, che ha natura retributiva e non risarcitoria, sorge ogni qualvolta la sanzione non sia inflitta o ne sia applicata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione. L’onere di attivazione perché sia consentita la tempestiva ripresa del procedimento disciplinare, una volta definito quello penale, grava sull’amministrazione e non sul dipendente pubblico, così che non rileva, né può fare escludere il diritto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di sospensione facoltativa il fatto che l’incolpato non abbia in modo tempestivo comunicato al datore di lavoro la sentenza passata in giudicato di definizione del processo penale pregiudicante (principi di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 19 marzo 2019, n. 7657)Articoli Correlati: procedimento disciplinare pubblico impiego - procedimento penale
Il principio di diritto è ragionevole, ma la sentenza non chiarisce come mai il lavoratore non abbia reso nota una sentenza di assoluzione. Forse, non era possibile stabilire le motivazioni del comportamento, ma la motivazione non si esprime in alcun modo e restano dei dubbi, anche perché non è specificato il complessivo tenore della decisione del giudice penale. Questo suggerisce di non esprimere una valutazione critica.