argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora il comportamento illecito del datore di lavoro, per violazione dell’art. 2087 cod. civ., sia istantaneo con effetti permanenti, il termine di prescrizione decorre dal momento nel quale la condotta abbia avuto luogo. Ciò in particolare si verifica se la prosecuzione del comportamento illegittimo dopo l’infezione non influisca sul decorso della malattia e non lo acceleri.
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Il caso è strano. La decisione è basata sulla specifica affermazione in fatto del giudice di secondo grado sull’inesistenza di effetti acceleratori. A fronte di tale tesi, non sindacabile nel giudizio di legittimità, la decisione è ineccepibile. Poi, da profano della medicina, mi chiedo come sia possibile che, contratta la malattia, l’ulteriore esposizione al fattore di rischio non la acceleri. Si può essere sicuri del fatto che ciò non accada?