argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 18 St. lav., qualora, in pendenza del giudizio, il lavoratore licenziato chieda e ottenga di godere del trattamento pensionistico, vengono meno i presupposti per l’adozione di un ordine di reintegrazione e, di conseguenza, anche per la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva di quindici mensilità.
» visualizza: il documento (Cass. 17 aprile 2019, n. 10721, ord.)Articoli Correlati: trattamento pensionistico - reintegrazione
La decisione trova conforto nei precedenti, per cui “l'obbligazione del datore di lavoro all’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione dell'art. 18, comma quinto, St. lav. si qualifica come obbligazione con facoltà alternativa, oggetto della quale è l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, ordine la cui attualità è presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore; in tutti i casi in cui l'obbligazione reintegratoria sia divenuta impossibile per causa non imputabile al datore di lavoro viene meno l’obbligazione al pagamento dell’indennità sostitutiva (nella specie, dopo il licenziamento dichiarato illegittimo era intervenuto altro licenziamento non tempestivamente impugnato)” (v. Cass. 4 novembre 2000, n. 14426).