argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
L’art. 3, comma primo, della legge n. 210 del 1992, sull’indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, è illegittimo sul piano costituzionale nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole “conoscenza del danno” non prevede quelle “e della sua indennizzabilità”.
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Si legge in motivazione: “l’art. 3, comma primo, della legge n. 210 del 1992, ove dispone che il termine di tre anni per la presentazione della domanda, ‘pure a fronte di una prestazione indennitaria ‘nuova’, ovvero di una ‘nuova’ categoria di beneficiari (…) decorra comunque da pregresso momento di conoscenza del danno, pone una limitazione temporale che collide con la garanzia costituzionale del diritto alla prestazione, ne vanifica l’esercizio”.