argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di presupposti dell’obbligazione del fondo di garanzia istituito presso l’Inps in ordine al pagamento del trattamento di fine rapporto, il lavoratore deve ottenere l’ammissione del credito allo stato passivo fallimentare. Qualora ciò non accade, poiché il prestatore di opere non ha notizia del fallimento, deve comunque agire anche in via esecutiva contro il debitore dopo la chiusura del fallimento.
» visualizza: il documento (Cass. 5 aprile 2019, n. 9670, ord.)Articoli Correlati: trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia INPS
La decisione è corretta perché dà puntuale applicazione ai principi sui presupposti dell’azione contro il fondo di garanzia (v. Cass. 1 aprile2011, n. 7585). E’ molto severa perché, sul piano della giustizia sostanziale, ci si deve chiedere quali possibilità potesse avere l’azione contro il datore di lavoro dopo la chiusura del fallimento.