argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 5 del regolamento Ce n. 987 / 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento Ce n. 883 / 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento Ue n. 465 / 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso per cui un certificato A1 rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro vincola le istituzioni e i giudici dello Stato membro in cui l’attività sia svolta anche nel caso in cui, a seguito di una domanda di riesame e di revoca inviata dall’istituzione competente a quella emittente, questa abbia dichiarato di sospendere in via provvisoria gli effetti vincolanti del certificato fino a una sua pronuncia definitiva. Tuttavia, un giudice dello Stato membro in cui l’attività sia svolta, adìto nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di persone sospettate di avere ottenuto o utilizzato in modo fraudolento il certificato, può constatare la frode e non tenere conto del certificato purché, da un lato, sia trascorso un termine ragionevole senza il provvedimento definitivo dell’autorità emittente, a fronte della sottoposizione degli elementi indicativi della possibile frode, e, dall’altro lato, siano rispettate le garanzie inerenti al diritto a un equo processo.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 2 marzo 2023, C. – n. 410 e n. 661 del 2021, Sig. Fu e altri c. Verbreaeken J, en Zonen Bv e altri. )Articoli Correlati: procedimento penale - poteri del giudice - sicurezza sociale
Il caso è singolare; la soluzione è ragionevole, poiché l’autorità emittente deve provvedere. Manca una definizione espressa del termine concesso per il riesame e ciò può lasciare dubbi, visto il pendere di un procedimento penale.