argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 5 della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, deve essere interpretato nel senso per cui il riposo giornaliero previsto dall’art. 3 non fa parte del periodo di riposo settimanale dell’art. 5, ma si aggiunge. Gli artt. 3 e 5 della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, deve essere interpretato nel senso per cui, qualora una normativa nazionale preveda un periodo di riposo settimanale che superi la durata di trentacinque ore consecutive, si deve concedere al lavoratore, in aggiunta, il riposo giornaliero garantito dall’art. 3. L’art. 5 della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, deve essere interpretato nel senso per cui, quando a un lavoratore è concesso un periodo di riposo settimanale, ha altresì diritto a quello giornaliero che preceda il primo (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 2 marzo 2023, C. – n. 477 del 2021, Sig. Ih c. Mav – start Vasuti Szemelszallito Zrt. )Articoli Correlati: diritto europeo - riposo settimanale - riposo giornaliero lavoratore
La soluzione è inevitabile. I periodi di riposo giornaliero e settimanale hanno natura aggiuntiva e non sostitutiva.