argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro o malattie professionali, il giudice deve detrarre dal risarcimento dovuto dal datore di lavoro stesso quanto l’Inail ha versato per l’indennizzo del danno biologico o anche quanto non abbia di fatto versato, ma avrebbe dovuto corrispondere. L’art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018, recante modificazioni all’art. 10 del d. P. R. n. 1124 del 1965, non ha natura di norma di interpretazione autentica e non si applica ai fatti occorsi prima della sua entrata in vigore.
» visualizza: il documento (Cass. 8 aprile 2019, n. 9744)Articoli Correlati: infortuni sul lavoro - danno biologico differenziale
Il primo principio di diritto è coerente (tra le altre decisioni) con quello della sentenza Cass. 4 ottobre 2017, n. 23189. Il secondo riprende quello della pronuncia Cass. 27 marzo 2019, n. 8580, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.