argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La mancata iscrizione alle liste di collocamento non è sufficiente a determinare la negligenza del lavoratore licenziato nella ricerca di una diversa collocazione professionale, con la conseguente detraibilità del cosiddetto aliunde percipiendum.
» visualizza: il documento (Cass. 23 febbraio 2023, n. 5601, ord.. )Articoli Correlati: aliunde percipiendum - lista di collocamento - collocazione professionale
Il principio è noto; infatti, si è detto, “ai sensi dell'art. 18 St. lav., il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la sentenza di annullamento del medesimo si identifica (quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute per legge) nelle retribuzioni non percepite, salvo che il datore di lavoro provi l'aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo sarebbe stato evitabile con la normale diligenza. A tale ultimo fine, può assumere rilievo anche la mancata iscrizione nelle liste di collocamento, ma non come circostanza di per sé sola sufficiente a ridurre il danno risarcibile, bensì come circostanza valutabile nell'ambito dell'intera condotta del lavoratore, con la considerazione delle effettive e concrete possibilità di nuova occupazione” (v. Cass. 16 marzo 2002, n. 3904).