argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, ultimo comma, lett. b), ultimo periodo della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui non prende in considerazione il rapporto di coniugio.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 9 aprile 2019, n. 78)Articoli Correlati: rapporto di coniugio - procedure di chiamata - professori universitari
L’incuria del legislatore aveva fatto dubitare della rilevanza del rapporto di coniugio ai fini dell’applicazione dei limiti in tema di concorsi universitari voluti dall’art. 18, ultimo comma, della legge n. 240 del 2010. La sentenza conclude che la condizione di suocero o di cognato giustifica tali limiti, a differenza della posizione di marito o di moglie. Si può discutere sulla razionalità complessiva dell’art. 18, ultimo comma, citato. Però, se si applica al suocero e al genero, si può pensare che non riguardi il marito e la moglie?