argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente a oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 517 del 1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello da loro instaurato con l'azienda ospedaliera (anche qualora questa ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero - universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza per cui, quando il datore di lavoro si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda; perciò, opera il principio generale dell'art. 63, comma primo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 22 febbraio 2023, n. 5566, ord.. )Articoli Correlati: giurisdizione - aziende sanitarie locali - rapporto di lavoro
Il principio è noto (v. Cass., sez. un., 24 novembre 2020, n. 26673¸Cass., sez. un., 7 maggio 2020, n. 8633, ord., pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti).