argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
In caso di mancata identificazione di specifiche ragioni di interesse pubblico, è illegittimo il rigetto dell’istanza di trasferimento formulata ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 da un dipendente pubblico con rapporto non privatizzato per ottenere il trasferimento funzionale all’assistenza di un familiare disabile.
» visualizza: il documento (Cons. giust. amm. reg. sic. 14 marzo 2019, n. 245)Articoli Correlati: rapporto di lavoro pubblico non privatizzato - trasferimento del lavoratore - familiare disabile
Il principio è consolidato; infatti, “per effetto della disposizione di cui all’art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 il lavoratore dipendente pubblico o privato, qualora ne sussistano i presupposti, ha il diritto di chiedere (e ottenere) il trasferimento nella sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere (o di non essere allontanato da tale domicilio). Tale diritto non è incondizionato, ma può trovare accoglimento solo ove possibile e, quindi, quando la richiesta di trasferimento possa essere soddisfatta senza porsi in contrasto con le esigenze organizzative dell'amministrazione” (v. Tar Abruzzo L'Aquila, sez. I, 13 gennaio 2017, n. 24).