argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di eccessiva morbilità del lavoratore, l'art. 51 del contratto collettivo per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati (che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenze per infermità e, nel contempo, il diritto alle retribuzioni fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro) deve essere interpretato nel senso per cui, ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore di lavoro può recedere dal rapporto, vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
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Il principio è noto; nello stesso senso, v. Cass. 10 agosto 2012, n. 14377.