argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
L’impresa sottoposta a un procedimento ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro non ha diritto di accesso alle dichiarazioni rese in occasione della stessa attività ispettiva.
» visualizza: il documento (Cons. Stato, sezione terza, 10 aprile 2019, n. 2345)Articoli Correlati: diritto di accesso - attività ispettiva
Il principio è noto. Infatti, si è detto, “il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'art. 24, comma settimo, della legge n. 241 del 1990, deve essere contemperato con la tutela di altri diritti, tra cui quello alla riservatezza dei lavoratori che abbiano reso dichiarazioni in sede ispettiva, allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime e per preservare, in tale modo, l'interesse generale a un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro” e, pertanto, “il diritto di accesso, ancorché assistito da una tutela privilegiata in relazione ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici, deve essere contemperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva” (v. Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 714).