argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Per licenziare un dirigente in tempo di crisi è sufficiente il criterio della cosiddetta “giustificatezza”, anche in mancanza del giustificato motivo oggettivo. Inoltre, il principio di libera recedibilità dal rapporto con le figure dirigenziali non è intaccato dall'accenno all'impossibilità di trovare una diversa collocazione al dirigente, accenno fatto dall'azienda nella comunicazione di recesso, in quanto l'obbligo di ripescaggio non trova applicazione per i dirigenti.
» visualizza: il documento (Cass. 31 gennaio 2023, n. 2895, ord.. )Articoli Correlati: licenziamento dipendenti - obbligo di ripescaggio - diritto di recesso
Il principio è noto; v. Cass. 11 febbraio 2013, n. 3175. Peraltro, la soluzione lascia molti dubbi. Se esiste una possibile collocazione del dirigente, perché questi non dovrebbe essere adibito a tali mansioni? E’ sufficiente l’inapplicabilità dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 per giustificare tale drastica soluzione?