argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di infortuni sul lavoro, il committente e l’appaltatore (e il subcommittente e il subappaltatore) che collaborino nell’ambito di un medesimo procedimento produttivo, finalizzato a realizzare la stessa opera, sono responsabili in via reciproca delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori, qualora ne derivi un danno.
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Motivata con ampie e fondate citazioni del diritto comunitario, il principio di diritto è scontato; il comportamento illegittimo del committente e causativo di pregiudizio a un dipendente dell’appaltatore determina la responsabilità del primo, e vale il principio reciproco.