argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, osta a una normativa nazionale in forza della quale i ricercatori che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato hanno la possibilità, qualora abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, di essere sottoposti a una apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre tale possibilità è negata ai ricercatori che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato sebbene abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, nel caso in cui questi ultimi svolgano le stesse attività professionali e forniscano agli studenti gli stessi servizi di didattica dei ricercatori assunti a tempo determinato (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione sesta, 15 dicembre 2022, C. – n. 40 del 2020 e m. 173 del 2020, dott. AQ c. Presidenza del Consiglio dei ministri e altri. )Articoli Correlati: abilitazione scientifica nazionale - lavoro a tempo determinato - Procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati
Seppure riferita a un contesto normativo separato, ma con molti rapporti in corso, la sentenza ha un impatto alquanto disastroso sull’assetto universitario italiano. Si riporta il principio di diritto cruciale e, per sintesi, si tralasciano quelli che hanno confermato la legittimità delle nostre soluzioni normative. E’ difficile criticare le pure drastiche conclusioni della decisione.