argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia sulla nomina fiduciaria, senza espletamento di una procedura selettiva, di un soggetto esterno all’ente pubblico quale coordinatore dell’avvocatura.
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Il principio è consolidato (per un caso paragonabile, v. Cass., sez. un., 5 aprile 2017, n. 8799). Sul punto, v. anche Tar Lazio, Roma, sezione terza ter, 19 luglio 2017, n. 8707; Tar Emilia – Romagna, Bologna, sez. II, 18 marzo 2016, n. 320, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.