argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il mero ritardo di un magistrato amministrativo nel deposito delle decisioni non integra, di per sé, responsabilità amministrativa per danno da disservizio, salvo che non si configurino un reato o l’omessa esecuzione della prestazione. Se non ricorre una di tali ipotesi, la valutazione della condotta è rimessa all’organo disciplinare di governo autonomo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice contabile.
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 25 gennaio 2023, n. 2370, ord.. )Articoli Correlati: riparto di giurisdizione - decisioni - responsabilità amministrativa
Motivata con estremo scrupolo, l’ordinanza rivede in senso limitativo e convincente il concetto di danno da disservizio, evitando una duplicazione del sistema sanzionatorio. Il caso è singolare, ma i principi sono significativi.