argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Anche ai sensi dell’art. 9, quarto comma, del decreto legislativo n. 8 del 2016, la violazione del termine di novanta giorni per la contestazione degli illeciti amministrativi comporta l’illegittimità dell’ordinanza – ingiunzione. L’Inps ha l’onere di provare la data di ricevimento degli atti in ordine al preteso comportamento illegittimo.
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Con riguardo all’art. 9, quarto comma, del decreto legislativo n. 8 del 2016, non risultano precedenti. La sentenza ne cita uno che non si è riusciti a reperire.