argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai fini di stabilire se un recesso sia ritorsivo, occorre tenere in considerazione l’atto di apertura della procedura dell’art. 7 della legge n. 604 del 1966. In particolare, si deve valutare se vi possa essere ritorsione qualora l’iniziativa del lavoratore accada dopo l’avvio della procedura.
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Il caso è strano; la decisione è corretta, poiché l’atto di apertura della procedura anticipa la volontà di licenziare e vi è contraddizione con il considerare il recesso ritorsivo, se la relativa volontà era sorta prima del manifestarsi dell’iniziativa del lavoratore.