argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ferme le opposte indicazioni dei contratti collettivi, in astratto si può applicare l’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 a lavoratori che possono determinare con assoluta libertà se e quando svolgere la loro attività, in particolare presso un cosiddetto call center.
» visualizza: il documento (Trib. Roma 6 maggio 2019. )Articoli Correlati: collaborazioni eterorganizzate
La sentenza ricalca quella App. Torino 4 febbraio 2019, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. A tacere delle affermazioni formulate in motivazione sulla ricostruzione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, non si comprende come la norma possa essere applicata a chi scelga se e quando svolgere l’attività lavorativa. Direbbe Dante che “la contradizion nol consente”. Nella Rivista, sull’art. 2 del decreto n. 81 del 2015, nel secondo fascicolo del 2016, il secondo in assoluto, v. Antonella Occhino, Autonomia e subordinazione nel decreto legislativo n. 81 del 2015, Antonio Di Stasi, Parasubordinazione e subordinazione: un ennesimo giro di valzer?, Renato Greco, Le prospettive di applicazione dei criteri di distinzione fra lavoro autonomo e subordinato dopo il decreto legislativo n. 81 del 2015, Marco Ferraresi: L’eredità del lavoro a progetto nel dibattito sul lavoro autonomo coordinato e continuativo, Chiara Lazzari: Contrattazione collettiva e lavoro autonomo dopo il decreto legislativo n. 81 del 2015, Fabrizia Santini: La disciplina transitoria e il cosiddetto condono, Alessandra Miscione: La fine del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.