argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
L’art. 28 St. lav. può essere invocato da una associazione di rappresentanza di lavoratori cosiddetti eterorganizzati, poiché possono godere delle tutele dell’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con la connessa applicazione dell’art. 28 St. lav..
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La sentenza conferma la pronuncia Trib. Bologna 30 giugno 2021, decr., pubblicata su questo Sito. In senso opposto, v. Trib. Firenze 9 febbraio 2021, decr., sempre pubblicato su questo Sito. Il decreto è stato revocato dalla sentenza Trib. Firenze 23 novembre 2021, sempre pubblicata su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Nella Rivista, sull’art. 2 del decreto n. 81 del 2015, nel secondo fascicolo del 2016, il secondo in assoluto, v. Antonella Occhino, Autonomia e subordinazione nel decreto legislativo n. 81 del 2015, Antonio Di Stasi, Parasubordinazione e subordinazione: un ennesimo giro di valzer?, Renato Greco, Le prospettive di applicazione dei criteri di distinzione fra lavoro autonomo e subordinato dopo il decreto legislativo n. 81 del 2015, Marco Ferraresi, L’eredità del lavoro a progetto nel dibattito sul lavoro autonomo coordinato e continuativo, Chiara Lazzaro, Contrattazione collettiva e lavoro autonomo dopo il decreto legislativo n. 81 del 2015, Fabrizia Santini, La disciplina transitoria e il cosiddetto condono, Alessandra Miscione, La fine del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.