argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, poiché alla stipulazione del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall’art. 35, comma primo, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento previste dal combinato disposto dell’art. 35, comma primo, lettera b), del decreto n. 165 del 2001 e degli artt. 23 ss. del d. P. R. n. 487 del 1994, la mancanza o l’illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, pertanto affetto da nullità, che, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, l’amministrazione può fare valere in via unilaterale, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l’esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio improduttivo di effetti. Il mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori che di tali quote non abbia tenuto conto e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato con un aspirante all’assunzione non ricompreso nella categoria protetta qualora il posto dovesse essere assegnato a un riservatario (principio di diritto enunciato nella motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 7 maggio 2019, n. 11951, ord.. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - concorso
Il complesso principio di diritto merita notevole attenzione e la decisione si segnala soprattutto per la ricostruzione in termini privatistici del rifiuto di stipulare il contratto, senza alcuna connessione con l’autotutela amministrativa.