argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 2112 cod. civ. si applica nell’ipotesi di retrocessione dell’azienda affittata, così che il cedente retrocessionario assuma a sua volta gli obblighi della norma citata, ma ciò presuppone che il cedente retrocessionario utilizzi l’azienda in funzione dell’esercizio dell’attività di cui la stessa è strumento. Ciò non accade qualora un fallimento retrocessionario non eserciti l’attività di impesa e venda a un unico acquirente i soli beni strumentali.
» visualizza: il documento (Cass. 10 gennaio 2023, n. 407, ord.. )Articoli Correlati: trasferimento di azienda - retrocessione - bene strumentale
Il principio di diritto lascia perplessi e non convince. La cessione a un solo acquirente di tutti i beni strumentali, seppure a opera di un fallimento, ha rilevanza imprenditoriale, perché comporta la cessione dell’azienda, come pare sia accaduto nel caso di specie. Ciò non può pregiudicare la posizione dei lavoratori.