argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia fra una società controllata da un ente pubblico ed esercente pubblici servizi e lo stesso ente pubblico e inerente al suo preteso inadempimento a obblighi derivanti da accordi sull’esecuzione dei servizi pubblici, inadempimento consistito nel mancato trasferimento di importi destinati a finanziare adeguamenti retributivi destinati ai lavoratori della società; in particolare, l’ente pubblico aveva concluso accordi con le organizzazioni sindacali relativi al trattamento economico degli stessi dipendenti. La questione non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di concessione di pubblici servizi, poiché riguarda i rapporti privatistici successivi alla concessione, senza che venga in discussione l’esercizio di poteri amministrativi autoritativi.
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 10 gennaio 2023, n. 360, ord.. )Articoli Correlati: riparto di giurisdizione - società controllata - finanziamento
Il caso è insolito e la decisione è importante soprattutto per la delimitazione dell’oggetto della norma attributiva della giurisdizione del giudice amministrativo sulla concessione di pubblici servizi.