argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Sono illegittimi sul piano costituzionale l’art. 5, comma primo, della legge n. 233 del 1990 e dell’art. 1, comma diciottesimo, della legge n. 335 del 1995, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell’assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole.
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Il caso è complesso già dal punto di vista matematico, sebbene sia spiegato dalla sentenza con una certa chiarezza. Il principio di diritto è fondato, per ovvie ragioni di giustizia sostanziale.