argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L'ente locale può procedere alla stabilizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma cinquecentocinquattotesimo, della legge n. 296 del 2006, del personale già alle sue dipendenze, solo nel rispetto del patto di stabilità e nei limiti dei posti in organico; poiché tale stabilizzazione consente, in deroga alla regola dell'accesso mediante concorso pubblico, l'assunzione a tempo indeterminato nella qualifica da ultimo rivestita, la pretesa di un inquadramento diverso si può correlare alla violazione del principio di non discriminazione solo nel caso in cui la qualifica attribuita sia inferiore a quella che sarebbe spettata al lavoratore se, secondo le allegazioni e le prove offerte dal lavoratore deducente, l’ente non avesse in modo fraudolento operato il frazionamento in più segmenti di un rapporto connotato da intrinseca unitarietà.
» visualizza: il documento (Cass. 9 gennaio 2023, n. 297, ord.. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - enti locali - concorso pubblico
Il principio è noto; v. Cass. 24 novembre 2016, n. 24025.