argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il risarcimento del danno, stabilito dall'art. 18 St. lav. nella misura minima di cinque mensilità, è dovuto per il solo fatto dell'intimazione di un licenziamento illegittimo, a prescindere dalla necessità di un intervento reintegratorio, perciò anche quando il rapporto di lavoro non abbia avuto una effettiva interruzione e sia stato intimato un successivo recesso, con altra motivazione.
» visualizza: il documento (Cass. 30 dicembre 2022, n. 38183. )Articoli Correlati: licenziamento - intimazione - licenziamento illegittimo
Il principio è noto; v. Cass. 23 dicembre 2011, n. 28703.