argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2008 / 104 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso per cui, mediante il suo riferimento alla nozione di “protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale”, tale disposizione non richiede che si prenda in considerazione un livello di tutela specifico che ecceda quello fissato per i lavoratori in generale dal diritto nazionale e da quello dell’Unione sulle condizioni di base di lavoro e di occupazione. Tuttavia, qualora le parti sociali autorizzino, con un contratto collettivo, differenze di trattamento in materia di condizioni di base e di occupazione a scapito dei lavoratori assunti da una agenzia di lavoro interinale, al fine di garantire la loro protezione globale tale contratto deve accordare vantaggi tali che compensino la differenza di trattamento. L’art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2008 / 104 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso per cui il rispetto dell’obbligo di garantire la protezione globale dei lavoratori assunti da una agenzia di lavoro interinale deve essere valutato, in concreto, con la comparazione delle condizioni di base di lavoro e di occupazione dei lavoratori dell’impresa utilizzatrice con quelle dei dipendenti dell’agenzia, così che si possa stabilire se i vantaggi compensativi controbilancino la differenza di trattamento introdotta a scapito dei secondi. L’art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2008 / 104 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso per cui l’obbligo di garantire la protezione globale dei lavoratori assunti da una agenzia di lavoro interinale non richiede la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia. L’art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2008 / 104 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso per cui il legislatore nazionale non è tenuto a prevedere le condizioni e i criteri volti a garantire la protezione globale dei lavoratori assunti dall’agenzia di lavoro interinale qualora accordi la possibilità alle parti sociali di mantenere o di concludere contratti collettivi che autorizzino differenze di trattamento. L’art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2008 / 104 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso per cui i contratti collettivi che autorizzino differenze di trattamento a scapito dei lavoratori assunti da agenzie di lavoro interinale devono essere oggetto di un controllo giudiziale effettivo, affinché si possa verificare che parti sociali rispettino il loro obbligo di garantire la protezione globale.
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L’intervento della sentenza è molto incisivo e mette in discussione la struttura dei contratti collettivi pensati per le imprese di somministrazione, sottoponendo tali accordi a un incisivo sindacato giudiziale.