argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora il contratto collettivo nazionale preveda una cosiddetta indennità una tantum e inserisca una cosiddetta clausola di riproporziomento, l’indennità è dovuta in proporzione al periodo di servizio effettivo successivo alla scadenza del precedente contratto nazionale e anteriore alla stipulazione del nuovo.
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V. Cass. 14 gennaio 2021, n. 555, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.