argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini della valutazione sull’esistenza di una giusta causa di licenziamento, il comportamento del dipendente che si sia addormentato durante il turno di servizio notturno non può essere equiparato a quello, previsto dal contratto collettivo, dell’abbandono del posto, poiché, nel primo caso, il lavoratore cerca di sottrarsi al controllo e la sua condotta è più grave.
» visualizza: il documento (Cass. 9 maggio 2019, n. 12365. )Articoli Correlati: giusta causa licenziamento - lavoro notturno
In senso opposto si è sostenuto (v. Trib. Firenze 9 febbraio 2017), che “non costituisce giusta causa di licenziamento il fatto di svolgere attività continuativa extralavorativa durante l’orario di servizio, con il dedicarsi ad attività personali e del tutto estranee alle mansioni, con l’uso del computer affidato per l’esecuzione della prestazione, poiché la fattispecie deve essere equiparata alla sospensione indebita della prestazione, per cui è prevista nel codice disciplinare una sanzione conservativa”. A differenza di quella in esame, convincente, tale seconda sentenza desta sorpresa e non è per nulla condivisibile nella parte in cui equipara il comportamento illegittimo (riconosciuto esistente) a una indebita sospensione dell’attività lavorativa, senza rendersi conto che essa provoca disorganizzazione dell’attività aziendale, ma, durante la sospensione, il lavoratore non è remunerato, a differenza di quanto accade nell’ipotesi di effettuazioni di attività personali durante l’orario di servizio, in luogo della prestazione convenuta. In questa seconda ipotesi, del tutto differente dalla prima il lavoratore è remunerato per non lavorare, perché finge di farlo, ma non lo fa. Il paragone non è per nulla convincente e, visto il carattere continuativo della condotta, il licenziamento sarebbe stato da ritenere legittimo.