argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non vi è illegittimità costituzionale delle norme sui diversi regimi della decadenza dal potere di rettifica del calcolo, da un lato, del trattamento di fine servizio e, dall’altro, del trattamento di fine rapporto, poiché i due istituti sono diversi, in carenza di compiuta armonizzazione.
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La questione riguarda un punto marginale e la sentenza è ragionevole; è difficile negare il potere discrezionale del legislatore su un aspetto secondario della disciplina.