argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere di allegare i fatti indicativi dell’impossibilità di adibire il prestatore di opere a residue mansioni presenti nell’organizzazione aziendale grava per intero sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, anche con riguardo al tema del ripescaggio.
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V. Cass. 22 marzo 2016, n. 5592, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.