argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 29, primo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e il connesso divieto di interposizione di manodopera non sono applicabili alle pubbliche amministrazioni. In particolare, ai sensi dell’art. 29, primo comma, del decreto n. 276 del 2003 non si può costituire un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione.
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Nello stesso senso, v. Cass. 5 ottobre 2020, n. 21315, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.