argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Poiché l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche, quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione, ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione; detto potere incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza per cui, qualora risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo. In tema di pubblico impiego privatizzato, poiché sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti al rapporto, mentre al giudice amministrativo quelle concorsuali strumentali alla sua costituzione, esula dalla giurisdizione amministrativa, esercitata in sede di ottemperanza, il ripristino dello stato giuridico ed economico e della relativa posizione previdenziale in favore del candidato che, a seguito dell'annullamento giudiziale della sua esclusione dalla graduatoria di concorso per l'assunzione, abbia poi agito nella anzidetta sede per ottenere il provvedimento costitutivo del rapporto e la ricostruzione della carriera, poiché non sono strette conseguenze della costituzione del rapporto.
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 7 dicembre 2022, n. 36027, ord.. )Articoli Correlati: lavoro pubblico privatizzato - riparto di giurisdizione - ordine del giudice
Il principio è noto; v. Cass., sez. un., 19 novembre 2011, n. 27227.