argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il contratto collettivo nazionale munito di una clausola di ultrattività non può essere sostituito da parte dell’impresa che abbia aderito in via implicita. Restano immodificabili le clausole obbligatorie del contratto cui l’impresa abbia aderito ed essa deve applicare quello sostitutivo.
» visualizza: il documento (Trib. Vicenza 22 novembre 2022. )Articoli Correlati: libertà sindacale - datore di lavoro - ultrattività - contratto collettivo
La presenza di una clausola di ultrattività nel contratto collettivo non può impedire l’adesione del datore di lavoro a un diverso accordo, sulla scorta dell’inapplicabilità dell’art. 2070 cod. civ.. Il contenuto del contratto non può determinare la definitiva compressione della libertà sindacale del datore di lavoro e, soprattutto, l’obbligo di applicare il contratto sostitutivo.