argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Anche dopo le modificazioni apportate dalla legge n. 92 del 2012 all’art. 2 della legge n. 604 del 1966, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non deve esporre in modo specifico tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento.
» visualizza: il documento (Cass. 5 dicembre 2022, n. 35646. )Articoli Correlati: motivazione del licenziamento - recesso - modificazioni
V. Cass. 6 agosto 2020, n. 16795, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.